Promulgato dal Gran Cancelliere il 24.05.2020 prot. N. 014/2020
ABBREVIAZIONI E SIGLE
CEC | Congregazione per l’Educazione Cattolica |
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CeSIT | Centro Servizi Informatici e Telematici |
CUN | Consiglio di Università |
DSA | Disturbi specifici dell’apprendimento |
ECTS | European Credit Transfer System |
FF | Facoltà di Filosofia |
FLCC | Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche |
FSC | Facoltà di Scienze della Comunicazione |
FSE | Facoltà di Scienze dell’Educazione |
FT | Facoltà di Teologia |
LAS | Editrice Libreria Ateneo Salesiano |
NAp | Norme Applicative della Cost. Ap. Veritatis gaudium |
Ord st | Ordinamento degli studi |
Reg | Regolamenti generali e di Facoltà dell’UPS |
Reg gen | Regolamenti generali dell’UPS |
Reg fac | Regolamenti di Facoltà dell’UPS |
St | Statuti generali e di facoltà dell’UPS |
St gen | Statuti generali dell’UPS |
St fac | Statuti di facoltà dell’UPS |
SGB | Società Salesiana di San Giovanni Bosco |
UPS | Università Pontificia Salesiana |
VG | Cost. Ap. Veritatis gaudium |
TITOLO 1° COSTITUZIONE E FINE
Art. 1 - COSTITUZIONE
1. Il nuovo umanesimo, integrale ed educativo, in Cristo rivelato[1] e dalla Chiesa annunciato nell’evangelizzazione, è il paradigma generatore dell’identità e della missione dell’Università Pontificia Salesiana (UPS). Promossa dalla Società Salesiana di San Giovanni Bosco (SGB) e canonicamente eretta presso di essa,[2] è governata secondo le norme della Sede Apostolica riguardanti le Università Ecclesiastiche. Essa comprende le Facoltà di Teologia, Diritto Canonico,[3] Filosofia, Lettere Cristiane e Classiche, Scienze della Comunicazione Sociale e Scienze dell’Educazione, con il diritto di conferire tutti i gradi accademici. Si potranno aggiungere Facoltà e Istituti, a norma del diritto.
2. Le Facoltà, secondo le specializzazioni loro proprie, la strategia unitaria dell’Università e la metodica inter- e trans-disciplinare, possono avere Dipartimenti, Istituti, Centri specializzati di ricerca e Poli di eccellenza.[4]
3. L’UPS, per sua natura, si pone in stretto rapporto con la Santa Sede e con il patrimonio spirituale, pastorale ed educativo salesiano, ed è particolarmente consapevole della centralità del mistero di Gesù Cristo e dei doni del suo Spirito: «dal sensus fidei fidelium al magistero dei Pastori, dal carisma dei profeti a quello dei dottori e dei teologi».[5]
Art. 2 - FINE
1. L’UPS, in quanto servizio alla famiglia umana, ecclesiale e salesiana, supera la «nefasta separazione tra teoria e pratica»[6] e si configura come «laboratorio culturale […] dell’interpretazione performativa della realtà»[7] inerente alla questione pastorale ed educativa, specialmente giovanile e popolare, secondo il carisma di san Giovanni Bosco.
2. Le finalità dell’UPS sono:
- Contemplare e pensare il mistero pasquale del Signore Gesù, sia indagando sistematicamente la sua verità - con le scienze teologiche, dell’educazione, filosofiche, canonistiche, delle lettere cristiane e classiche e della comunicazione sociale - nelle promesse e nelle sfide emergenti dal cambiamento d’epoca di oggi, sia comunicandola, in modo affascinante ed accessibile, agli uomini e alle donne di ogni popolo e cultura.
- Formare con alta qualificazione gli studenti, nella grammatica del dialogo e dell’incontro, alla trasversalità del sapere nella sua unità e distinzione e alla competenza propria, sia investigativa sia didattica, al fine di abilitare ad assumere ruoli professionali e istituzionali, specifici o correlati, anche di leadership.
- Condividere con le realtà locali e universali della Chiesa e sostenere con la riflessione l’impegno della «trasformazione missionaria»,[8] per un autentico dialogo interreligioso e interculturale: «il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale […] ma porterà anche il volto delle tante culture […] in cui è accolto».[9]
- Fare rete e attivare sinergie con istituzioni accademiche, nazionali ed internazionali, cattoliche e di diverso profilo religioso o umanitario, sia per attivare una solidarietà globale ed inclusiva, a partire dall’«opzione per gli ultimi»,[10] specialmente per i giovani,[11] sia per promuovere una gestione responsabile e costruttiva delle tensioni e dei conflitti.
3. Questi diversi compiti si realizzano nell’architettonica ecclesiastica ed universitaria, tramite un coordinamento orizzontale e verticale, delle Facoltà, dei Dipartimenti, degli Istituti, dei Centri e dei Poli, in una interdisciplinarità forte.
Art. 3 - PERSONALITÀ GIURIDICA E SEDE
1. L’UPS gode in Italia di personalità giuridica propria, come ente concordatario.[12]
2. L’UPS ha sede in Roma.
Art. 4 - PATRONI
1. Santa Maria di Nazareth, «Madre della Sapienza», e san Giovanni Bosco, sacerdote educatore,[13] padre e maestro dei giovani,[14] sono i Patroni principali dell’UPS.
2. Allo scopo di promuovere la conoscenza scientifica del proprio Patrono, presso l’UPS è istituito il Centro Studi Don Bosco, affidato in responsabilità congiunta alle Facoltà di Teologia e di Scienze dell’Educazione, in dialogo con l’Istituto Storico Salesiano e l’Archivio Salesiano Centrale.
TITOLO 2° LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO
Art. 5 - RAPPORTI CON LA SOCIETÀ SALESIANA DI SAN GIOVANNI BOSCO
1.1. La SGB, fonda l’Opera Salesiana UPS, nella quale istituisce l’Università Pontificia Salesiana, affidatale dalla Santa Sede, e vi erige la Visitatoria «Maria Sede della Sapienza».
2. La SGB, l’Università e la Visitatoria sono i soggetti istituzionali che partecipano, con distinte responsabilità, alla realizzazione della missione dell’Opera Salesiana UPS. Essi costituiscono il soggetto unitario dell’Opera. Il Rettor Maggiore della SGB ha compiti diretti di governo sull’Università e sulla Visitatoria. Per il dialogo tra i tre soggetti Egli si avvale di un organismo chiamato Consiglio dell’Opera UPS.
3. La SGB assicura all'UPS le condizioni necessarie per lo svolgimento della sua missione, a partire dai docenti salesiani, secondo le prescrizioni della Sede Apostolica e i presenti Statuti (St).
2.1. Nei rapporti tra la SGB e l’UPS, il Rettor Maggiore si avvale del Curatorium, composto dai membri del suo Consiglio da lui designati, dal Rettore Magnifico dell'UPS, dal Superiore della Visitatoria, dal Vicerettore, dai Decani e dal Segretario Generale.
2. Il Curatorium esamina questioni inerenti allo sviluppo dell’Università, accompagna i processi di attuazione e di verifica della qualità e del “Progetto istituzionale e strategico” e reperisce il personale docente.
Capo 1° Le Autorità dell’Università
Art. 6 - GOVERNO DELL’UNIVERSITÀ
1. Nell’UPS tutti sono corresponsabili, singolarmente o collegialmente, secondo il rispettivo profilo istituzionale. Negli St sono determinati i rispettivi diritti e doveri.
2.1. Il governo è esercitato dal Gran Cancelliere, dalle Autorità personali - Rettore, Vicerettore e Decani - e da quelle collegiali - Senato, Consigli di Università e di Facoltà, Collegi dei docenti e Commissioni, con la collaborazione degli Officiali e del Personale amministrativo e di servizio.
2. Le Autorità personali continuano nel loro incarico fino al termine del loro mandato, anche dopo il 70° anno di età.
Art. 7 - IL GRAN CANCELLIERE
1. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l’UPS e questa presso la Santa Sede. Dell’UPS favorisce la comunione ecclesiale e assicura la coerenza del profilo salesiano.
2. Il Rettor Maggiore della SGB è il Gran Cancelliere dell’UPS e, per mandato della Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC), ha piena autorità sull’Università e ne custodisce ed interpreta gli St.
Art. 8 - LE FUNZIONI DEL GRAN CANCELLIERE
1. I compiti del Gran Cancelliere sono:
- far progredire costantemente l’Università; promuovere l’impegno scientifico delle Facoltà e la loro mutua collaborazione; curare la fedeltà alla dottrina cattolica e l’osservanza delle direttive della Santa Sede;
- promulgare gli St e l’Ordinamento degli studi (Ord st), interpretarli e dispensare dai loro articoli disciplinari;
- approvare e promulgare i Regolamenti generali (Reg gen) e di Facoltà (Reg fac);
- approvare gli Organici e le Cattedre delle Facoltà, uditi il Rettore e i rispettivi Collegi dei docenti;
- conferire o revocare l’autorizzazione a insegnare o la missione canonica;
- proporre alla CEC i nomi per la nomina a Rettore e le richieste di nulla osta;
- ricevere la professione di fede del Rettore;
- nominare il Vicerettore ed eventuali altri Vicerettori;
- deliberare sull’ammissione o sospensione delle associazioni, affiliazioni, aggregazioni e incorporazioni, e sull’erezione o soppressione delle sezioni;
- ricevere i ricorsi contro le deliberazioni delle Autorità Accademiche e giudicarne la legittimità;
- presiedere il Senato almeno una volta all’anno;
- firmare i documenti autentici di Dottorato;
- informare la CEC e presentarle la relazione prescritta dall’art. 9, 7 delle Norme Applicative della Cost. Ap. Veritatis gaudium (NAp) esprimendo al proposito il proprio parere.
- ricevere annualmente dal Rettore una relazione sullo stato economico dell’Università.
2. Il Gran Cancelliere può delegare queste funzioni.
Art. 9 - IL RETTORE
1.1. Il Rettore governa l’Università con autorità ordinaria a norma del diritto universale e dei presenti St., Ord st e Reg.
2. Il Rettore ha autorità decisionale su tutto ciò su cui altri organi di governo non hanno competenza per St o Reg.
2. Il Rettore è nominato dalla CEC fra tre professori Ordinari presentati dal Gran Cancelliere, tratti o dalle due terne rispettivamente designate dal Senato e dai Collegi dei docenti radunati in seduta congiunta, oppure autonomamente indicati. La formazione delle terne può essere preceduta da consultazioni comuni nei diversi livelli della vita universitaria, attivate dalle rispettive autorità.
3. Il Rettore resta in carica per un triennio e può essere di nuovo nominato solo per quello immediatamente successivo.
Art. 10 - LE FUNZIONI DEL RETTORE
1. Al Rettore compete:
- curare l’esecuzione di decreti, prescrizioni e direttive, della Sede Apostolica, della SGB e del Gran Cancelliere e applicare fedelmente gli St, l’Ord st e i Reg;
- promuovere e coordinare l’attività delle diverse componenti della comunità accademica, a norma di NAp 16, 1;
- render conto al Gran Cancelliere del governo dell’UPS e presentargli annualmente una relazione sul suo stato economico;
- convocare e presiedere i Consigli, i Collegi e le Commissioni dell’Università e, in via straordinaria, quelli delle Facoltà;
- dirigere, insieme al Consiglio di amministrazione, l’aspetto economico dell’Università;
- rappresentare l’UPS nei rapporti con le altre istituzioni accademiche;
- proporre al Gran Cancelliere l’ammissione o sospensione delle associazioni, affiliazioni, aggregazioni e incorporazioni, e la costituzione o soppressione delle sezioni;
- presiedere anche tramite un rappresentante gli esami di Dottorato;
- firmare i documenti autentici dei titoli accademici di qualsiasi grado.
2. Compete al Rettore, tramite la Segreteria generale, curare l’aggiornamento annuale in forma elettronica della “Banca Dati” della CEC.
3. Il Rettore può delegare questi compiti ai Vicerettori.
Art. 11 - IL VICERETTORE
1. Al Rettore è dato in aiuto il Vicerettore, che lo sostituisce quando egli sia assente o impedito, e svolge gli incarichi da lui particolarmente demandatigli.
2. Il Vicerettore, proposto dal Rettore consultato il Senato, viene nominato dal Gran Cancelliere e cessa dall’ufficio entrando in carica il Rettore.
3. Il Vicerettore è in carica per un triennio e può esserlo di nuovo solo per quello immediatamente successivo.
4. Per specifici compiti, le cui condizioni sono determinate nella lettera di nomina, possono essere aggiunti altri Vicerettori, con la stessa procedura del §2.
Art. 12 - IL SENATO ACCADEMICO
1. Il Senato Accademico consta del Rettore, dei Vicerettori, dei Decani, dell’Economo dell’UPS e, per ogni Facoltà, di tre delegati rispettivamente degli Ordinari, degli altri docenti e degli studenti.
2.1. I professori stabili delegati al Senato vengono eletti per un triennio dal Collegio dei docenti della rispettiva Facoltà e sono approvati dal Gran Cancelliere; i docenti Aggiunti vengono eletti per un anno con le stesse modalità.
2. I delegati degli studenti sono eletti - per un anno accademico - dal relativo Organismo di Facoltà e approvati dal Rettore.
3. Il Senato deve essere convocato tre volte l’anno o più spesso a discrezione del Rettore o su richiesta di un terzo dei membri. Delibera validamente in presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 13 - LE FUNZIONI DEL SENATO
1. Le funzioni del Senato sono:
- votare la revisione degli St gen, St fac e dell’Ord st;
- esaminare e decidere le questioni interfacoltà;
- designare la terna dei professori per la nomina del Rettore;
- esprimere il parere per la nomina dei Vicerettori;
- stabilire e rivedere i Reg gen e Reg fac;
- approvare gli Organici e le Cattedre;
- esprimere il parere per la cooptazione, per la nomina e la promozione dei docenti;
- definire e approvare gli atti accademici a nome dell’UPS;
- approvare i bilanci e i piani economici dell’UPS;
- dare il consenso per l’ammissione o sospensione di un Centro collegato, e per la costituzione o soppressione di una sezione.
- dare il consenso al cambio di destinazione degli ambienti universitari.
2. I rappresentanti degli studenti intervengono se espressamente prevista la loro partecipazione e nei casi di cui ai nn. 3, 4, 5.
Art. 14 - IL CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ
Il Consiglio di Università (CUN), costituito dai Vicerettori e dai Decani, è convocato e presieduto dal Rettore almeno quattro volte durante l’anno e collabora con lui nell’animazione della Comunità universitaria.
Art. 15 - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI UNIVERSITÀ
Le funzioni del CUN sono:
- curare l’informazione reciproca;
- reperire e formare il personale specializzato dell’UPS;
- dare il parere sull’assunzione di incarichi esterni da parte dei docenti dell’UPS;
- promuovere la sinergia interna all’UPS secondo un’interdisciplinarità forte;
- esaminare in prima istanza i ricorsi delle Facoltà;
- approvare il Calendario delle lezioni e la programmazione didattica;
- prendersi cura delle necessità e del governo della Biblioteca;
- curare attraverso la propria Editrice la pubblicazione e diffusione dei periodici dell’UPS e delle opere scientifiche dei docenti;
- gestire gli ambienti universitari.
- curare e garantire la condotta etica ed accademica del personale universitario.
Capo 2° Le Autorità delle Facoltà
Art. 16 - IL DECANO DELLA FACOLTÀ
1. La Facoltà è governata dal Decano con autorità ordinaria a norma del diritto universale e dei presenti St.
2. Il Decano viene nominato dal Gran Cancelliere, udito il Rettore, da professori Ordinari o Straordinari, o scelto fra i tre designati dal Collegio dei docenti con i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà oppure prescelto autonomamente. Per la sua nomina occorre la conferma della CEC.
3. Il Decano è nominato per un triennio e può esserlo di nuovo solo per quello immediatamente successivo.
Art. 17 - LE FUNZIONI DEL DECANO
1. I compiti del Decano sono:
- promuovere e coordinare l’attività della Facoltà;
- convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà, il Collegio dei docenti e le Commissioni;
- ammettere nella Facoltà gli studenti o dimetterli udito il Consiglio;
- rappresentare la Facoltà all’interno e all’esterno dell’UPS;
- curare la fedele osservanza degli St, Ord st e Reg;
- riferire al Rettore le proposte della Facoltà;
- comporre le Commissioni di esame, e presiederle di diritto;
- firmare i documenti autentici dei titoli accademici di qualsiasi grado.
2. Il Decano può essere coadiuvato da un Vicedecano e da personale amministrativo.
Art. 18 - IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ
1. Il Consiglio di Facoltà, che oltre il Decano non dovrà superare i dieci membri, è composto da docenti rappresentanti i diversi ordini, a norma degli St fac, con maggioranza di Ordinari e da non più di due delegati degli studenti.
2. Secondo i Reg fac, i rappresentanti dei docenti Ordinari, Straordinari, Stabilizzati e Aggiunti triennali vengono eletti per un triennio dal Collegio dei docenti: gli altri e gli studenti per un anno.
3. Il Consiglio viene convocato almeno tre volte l’anno o più spesso a discrezione del Decano e in via straordinaria a giudizio del Rettore, oppure quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
Delibera validamente solo in presenza dei due terzi dei suoi membri.
Art. 19 - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO
1. I compiti del Consiglio sono:
- dare il consenso alla promozione dei docenti a Straordinario o ad Ordinario e alla nomina di Stabilizzato (St 26);
- dare il consenso sull’ammissione o sospensione di una associazione, affiliazione, aggregazione e incorporazione, nonché sulla costituzione o soppressione di sezioni (St 53-55);
- dare il consenso per la costituzione di nuovi Istituti e la loro soppressione;
- dare il proprio parere sulla dimissione degli studenti;
- stabilire le condizioni in base alle quali il Decano possa risolvere i casi dubbi e quelli previsti da St 33 §3 nell’ammissione degli studenti, e possa promuovere ordinario uno studente straordinario;
- curare il funzionamento e la disciplina della Facoltà sotto la guida del Decano;
- controllare la gestione economica.
2. I rappresentanti degli studenti hanno competenza e intervengono nei casi di cui al §1, 4-5, e in quegli altri in cui sia espressamente prevista la loro partecipazione.
Art. 20 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio dei docenti della Facoltà è costituito da tutti i docenti stabili e aggiunti e da un rappresentante degli assistenti.
2. Due volte all’anno o a loro discrezione, il Collegio dei docenti è convocato e presieduto dal Decano o, in via straordinaria, dal Rettore. Esso è pure convocato su richiesta di un terzo dei suoi membri.
3. Delibera validamente solo in presenza dei due terzi dei suoi membri.
Art. 21 - LE FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Le funzioni del Collegio dei docenti sono:
- designare la terna per la nomina del Decano, a norma di St 16 §2;
-
dare il parere:
- sull’assunzione di incarichi esterni dei docenti;
- sull’ammissione o sospensione dei Centri collegati e la costituzione o soppressione delle sezioni;
-
trattare:
- la cooptazione dei docenti;
- la conferma dei docenti Aggiunti e degli Assistenti;
- l’invito dei docenti;
- la promozione a docente Stabilizzato;
- esaminare e promuovere la cooperazione accademica e la programmazione della ricerca;
- approvare, l’organizzazione e la programmazione didattica annuale;
- approvare gli Organici e le Cattedre;
- eleggere i docenti delegati al Senato, al Consiglio di Facoltà e a Commissioni;
- orientare l’amministrazione economica della Facoltà e approvarne i bilanci;
- dare il parere sulla revisione degli St, Ord st e Reg fac.
Capo 3° La partecipazione degli studenti
Art. 22 - ORGANISMO COLLEGIALE DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti dispongono di un Organismo collegiale, secondo gli St e i Reg fac.
2. I suoi compiti sono:
- esaminare le problematiche accademiche comuni agli studenti e presentare relative proposte;
- eleggere i delegati al Senato e al Consiglio di Facoltà.
TITOLO 3° I DOCENTI
Art. 23 - ORDINI DEI DOCENTI
1. I docenti dell’UPS possono essere stabili e non stabili. I docenti stabili si distinguono in Ordinari, Straordinari e Stabilizzati; i docenti non stabili in Aggiunti e Invitati. Si hanno inoltre i docenti Emeriti.
2.1. Sono Ordinari i professori assunti in Facoltà a pieno titolo; seguono, con un grado minore, gli Straordinari. Entrambi hanno più ampia parte nell’animazione della Facoltà.
2. Sono Stabilizzati i professori, specialmente se membri della Famiglia Salesiana, titolari di incarichi continuativi non universitari e che svolgono insegnamento stabile all’UPS.
3. Sono Aggiunti i docenti cooptati a norma di St 25.
3. 1. Sono Invitati i professori di altre Facoltà o Università o comunque esperti per competenza scientifica, chiamati a tenere uno o più corsi, per un determinato periodo.
2. Per l’attività didattica e accademica (NAp 18 §4) si potranno avere Assistenti, che o hanno già difeso ma non pubblicato la dissertazione dottorale oppure svolgono come dottorandi un tirocinio didattico con un professore dell’UPS.
4. Dal Gran Cancelliere sono insigniti del titolo di Emerito i professori stabili che, dopo 25 anni di complessivo insegnamento nell’UPS, cessino dall’ufficio, eccetto per rimozione.
Art. 24 - NUMERO DEI DOCENTI
1. Il numero dei docenti stabili corrisponde alle discipline proprie della Facoltà, nonché alla debita assistenza degli studenti.
2. Si può essere professore stabile solo in una Facoltà.
Art. 25 - NOMINA DEI DOCENTI
Per la nomina a docente Stabilizzato, Aggiunto e Invitato si richiede:
- la ricchezza di dottrina, la testimonianza di vita e il senso di responsabilità;
- il rispettivo Dottorato o il titolo equipollente, secondo NAp 19 §1;
- l’idoneità all’insegnamento e alla ricerca.
Art. 26 - NOMINA E PROMOZIONE DEI DOCENTI
Per la nomina a Stabilizzato e la promozione a Straordinario e Ordinario si richiede:
- che per quattro anni rispettivamente o si sia assunto un insegnamento curricolare all’UPS (un corso per semestre) o si sia svolto regolarmente il compito di docente Aggiunto o di Straordinario in qualche Facoltà;
- che dal Consiglio di Facoltà sia specificatamente riconosciuto con documenti probanti il senso di responsabilità universitaria, la spiccata competenza disciplinare e l’idoneità didattica ed investigativa con la pubblicazione di libri o studi.
Art. 27 - AUTORITÀ PREPOSTE ALLA NOMINA E ALLA PROMOZIONE
1.1. Compete al Gran Cancelliere, udito il Senato e il Collegio dei docenti, cooptare i docenti nella Facoltà e conferire loro l’autorizzazione all’insegnamento e, nei casi previsti da VG (Cost. Ap. Veritatis gaudium) 27 §1, la missione canonica.
I docenti di discipline concernenti la fede e la morale sono tenuti a emettere la professione di fede davanti al Rettore.
2. Compete al Gran Cancelliere, con il consenso del Consiglio di Facoltà e udito il parere del Senato, con il nulla osta della S. Sede, di cui NAp 9, 2, promuovere a Straordinario o a Ordinario e nominare Stabilizzato.
3. Gli Invitati e gli Assistenti sono nominati dal Rettore, udito il Collegio dei docenti, a norma di St 21 §3.
Art. 28 - DIRITTI DEI DOCENTI
1. I docenti godono dei diritti loro attribuiti in St e Reg.
2.1. Ai docenti è riconosciuta la giusta libertà di ricerca, di pensiero, e di manifestazione delle proprie posizioni.[15]
2. Al tempo stesso i docenti siano consapevoli che la verità, che dischiude la vera libertà, è Gesù, il Verbo di Dio, le cui opere e parole, sono raccolte nella S. Scrittura, trasmesse dalla grande tradizione della Chiesa ed autenticamente insegnate dal suo vivo Magistero. Essi poi, nel «discernimento dei segni dei tempi»,[16] si sentano compagni sinceri e solidali di tutta l’umanità nella crescita «della coscienza umana universale».[17]
3. Coloro che trattano tematiche inerenti la fede e la morale, svolgeranno questo servizio in piena comunione con il Magistero vivo della Chiesa.
3.1. I professori stabili e i docenti aggiunti hanno voce attiva e passiva nei Consigli e Collegi di Facoltà e di Università.
2. Gli Assistenti godono di voce attiva solo nei casi previsti.
3. Perdono la voce attiva quei docenti che per due anni consecutivi si astengono, per qualsiasi motivo, da ogni attività accademica.
Art. 29 - DOVERI DEI DOCENTI
1. I docenti sono tenuti ad osservare gli St, l’Ord st e i Reg.
2. Essi devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, sensibilità salesiana ed inserimento responsabile e attivo nell’UPS.
3.1. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca, di insegnamento e di servizio istituzionale, secondo quanto è richiesto dai singoli ordini.
2. In tempi determinati i professori siano liberi dall’attività didattica per attendere alla ricerca.
3. I professori stabili dimorino a Roma e dintorni.
4. I docenti Aggiunti abbiano un impegno limitato nella docenza e nell’animazione di Facoltà.
4. Le pubblicazioni dei docenti, oltre a quella canonica, abbiano revisione e approvazione in Facoltà.
Art. 30 - CESSAZIONE DALL’UFFICIO
1. Tutti i docenti cessano dall’ufficio al compimento dei 70 anni di età, salvo St 6 §2, 2.
2. I docenti Aggiunti nel primo triennio - dopo ad triennium -, gli Invitati e gli Assistenti sono nominati ad annum e possono essere riconfermati. Il mandato di Aggiunto non supera i sei anni.
3.1. I docenti Stabilizzati sono nominati per un quadriennio, trascorso il quale possono essere riconfermati con procedura analoga come in St 26. Alla scadenza dei successivi quadrienni è sufficiente il consenso del Consiglio di Facoltà e la conferma del Gran Cancelliere, udito il Rettore.
4 Il professore Straordinario che dopo sei anni dalla promozione non consegue l’ordinariato cessa dall’ufficio.
Art. 31 - SOSPENSIONE ED ESONERO DALL’UFFICIO
1. I docenti dell’UPS possono venire sospesi ed esonerati dall’ufficio da parte del Gran Cancelliere, quando:
- il loro insegnamento o le loro pubblicazioni sono in aperto contrasto con la dottrina cattolica;
- il loro comportamento è nettamente contrario alla morale cattolica;
- rifiutano pervicacemente l’obbedienza alle Autorità costituite;
- si sono resi colpevoli di plagio e altri comportamenti contrari alla deontologia professionale.
2. Per i docenti soci professi della SGB, i casi di cui sopra sono anche di competenza del Superiore religioso.
Art. 32 - PROCEDURA DI SOSPENSIONE E ESONERO
1.1. È dovere del Decano informare il Rettore circa l’evenienza di cui sopra ed instaurare un dialogo privato con il docente stesso per risolvere il caso.
Qualora l’esito sia negativo, il Decano si rivolga al Rettore, che procederà a un nuovo colloquio, presentando chiaramente i passi procedurali successivi.
2.1. In caso di nuovo esito negativo, il Rettore convochi il CUN nella figura prevista da St 15, 5.
2. Il CUN emetterà soltanto un parere qualificato concernente le constatazioni di fatto.
3.1. Il parere qualificato del CUN è trasmesso al Gran Cancelliere, al quale spetta o di intraprendere un ulteriore procedimento o di decidere l’esonero, a cui il docente può interporre ricorso alla Santa Sede, in base a NAp 24 §2.
2.Il procedimento presso il Gran Cancelliere comporta la temporanea o la definitiva cancellazione dall’Albo dei docenti, con la privazione dei conseguenti diritti.
4. Nei casi più gravi o urgenti si proceda alla sospensione ad tempus, in base a NAp 24 §3 con le conseguenze di cui sopra al §3, 2.
TITOLO 4° GLI STUDENTI
Art. 33 - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
1. Sono destinatari dell’UPS i membri della SGB e della Famiglia Salesiana, gli ecclesiastici, i religiosi e i laici, e gli aderenti a altre confessioni cristiane e tradizioni religiose e umanistiche, che condividono l’offerta formativa dell’UPS.
2. Perché si possa essere iscritto a una Facoltà dell’UPS si richiede:
- che esibisca il regolare attestato di cui NAp 26 §1, 1;
- che si abbia il titolo necessario per l’ammissione all’Università nella nazione in cui ha compiuto gli studi.
3. Ogni Facoltà, a norma di VG 32 §3 dispone di modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe, sprovvisti della documentazione richiesta all’iscrizione.
Art. 34 - ORDINI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti sono distinti in due ordini: ordinari e straordinari.
- I primi sono iscritti in una Facoltà per conseguire i gradi accademici.
- I secondi non hanno i requisiti per conseguirli o non intendono farlo.
2. Lo studente straordinario può diventare ordinario con l’approvazione del Decano.
Art. 35 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti hanno diritto ad un’offerta didattica qualificata e sono tenuti a osservare gli St, l’Ord st e i Reg.
2. Gli studenti ordinari e straordinari hanno diritto a partecipare agli Organismi collegiali dell’Università a norma degli St e Reg.
3. Lo studente, che abbia assunto un comportamento nettamente contrario alla morale, alla deontologia e alla disciplina universitaria, incuso il plagio, può essere sospeso o dimesso secondo la procedura indicata nei Reg 57.
Art. 36 - CORSO DI TEOLOGIA
Gli studenti, che non hanno compiuto un curricolo di studi teologici, sono tenuti, per ogni anno di frequenza, a partecipare ad un corso di teologia di almeno 5 ECTS e a sostenere il relativo esame. Ulteriori specificazioni sono contenute nei Reg fac.
Art. 37 - PASSAGGIO AD ALTRA FACOLTÀ
Lo studente può passare ad altra Facoltà o Università, osservando NAp 28.
Art. 38 - PRIVAZIONE DEI DIRITTI
Gli studenti possono incorrere nella sospensione e privazione dei loro diritti, come pure nell’esclusione dalla Facoltà, a norma dei Reg.
TITOLO 5° GLI OFFICIALI, PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO
Art. 39 - OFFICIALI DELL’UPS
1. Gli Officiali dell’UPS sono il Segretario Generale, l’Economo e il Prefetto della Biblioteca.
2. Essi sono nominati a beneplacito del Gran Cancelliere su proposta del Rettore, dal quale dipendono.
Art. 40 - PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO
1. Il personale amministrativo è costituito dai collaboratori stabili delle Autorità personali e degli Officiali.
2. Il personale di servizio è costituito dagli addetti alla vigilanza, alla tutela dell’ordine, alla pulizia e ad altre incombenze.
3. Per gli adempimenti legali e contrattuali è competente il legale rappresentante dell’Università.
TITOLO 6° GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI
Art. 41 - CONFERIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI
1. 1. Per autorità della Santa Sede, l’Università, sotto la responsabilità del Rettore e della Segreteria Generale, conferisce solo i gradi accademici, mentre gli altri titoli sono conferiti direttamente, sempre col previo nulla osta della CEC. Questa differenza deve essere dichiarata espressamente nell’Ord st e nei relativi Diplomi.
2. I gradi accademici conferiti nell’UPS sono: il Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato. La loro denominazione può variare a norma di VG 47 e la loro peculiare qualificazione secondo Ord st.
2. Le singole Facoltà determinano nei propri St e Reg le condizioni richieste al loro conferimento.
3. Agli studenti che conseguono tali gradi è rilasciato un documento col sigillo dell’UPS e firmato dal Rettore, dal Decano e dal Segretario Generale e, in caso di Dottorato, anche dal Gran Cancelliere. In essi si faccia menzione delle eventuali specializzazioni e abbiano allegata un’informativa sul percorso degli studi compiuto (Diploma Supplement).
Art. 42 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il Dottorato è il grado accademico che abilita all’insegnamento universitario, mentre la Licenza a quello non universitario.
Art. 43 - IL DOTTORATO AD HONOREM
1. Nell’UPS il Dottorato ad honorem è conferito a persone che abbiano conseguito speciali meriti scientifici o culturali, coerenti con le finalità dell’Università.
2. Tale Dottorato è conferito col consenso del Gran Cancelliere, udito il parere del Senato e ottenuto il nulla osta della CEC.
TITOLO 7° SUSSIDI E STRUMENTI DIDATTICI
Art. 44 - SUSSIDI DIDATTICI
1. L’UPS possiede sussidi didattici multimediali, tecnici, e informatici, l’insegnamento a distanza e la strumentazione di laboratorio.
2. A beneficio dell’Università, il Rettore può promuovere specifici servizi.
Art. 45 - LA BIBLIOTECA DELL’UPS
1. L’UPS è dotata di una Biblioteca, sussidio necessario per l’insegnamento e la ricerca. Il suo patrimonio bibliografico sarà conservato e aggiornato con la massima cura.
2. La Biblioteca si articola in biblioteche particolari e specializzate.
3. La Biblioteca ha propri finanziamenti e bilanci.
Art. 46 - PREFETTO E CONSIGLIO DELLA BIBLIOTECA
1. Il Prefetto, nominato a norma di Reg. 39 §2, è l’Officiale preposto alla direzione della Biblioteca. É coadiuvato dal Consiglio della Biblioteca, composto dal Rettore, dal Prefetto, dal Direttore e dall’Economo della Biblioteca, da un docente per ogni Facoltà e da un rappresentante del personale nominato dal Rettore.
È convocato dal Prefetto almeno tre volte all’anno, col consenso del Rettore.
2. Al Prefetto della Biblioteca può essere dato in aiuto il Direttore che, nominato dal Rettore udito il CUN, svolge gli incarichi affidatigli nel decreto di nomina.
Art. 47 - L’ARCHIVIO DELL’UPS
1. L’UPS ha il suo Archivio in cui vengono conservati manoscritti e inediti dei docenti e tutto ciò che ha importanza per la storia dell’Università e non trova la sua collocazione nell’Archivio della Segreteria Generale o nella Biblioteca.
2. L’Archivio è affidato a un docente nominato dal Rettore.
Art. 48 - L’EDITRICE
1. L’UPS ha la propria editrice, denominata Editrice LAS, per la diffusione e la pubblicazione delle opere dei docenti e di altri studiosi, e delle riviste specialmente dell’UPS.
2. Responsabile della LAS è una Direzione, coadiuvata da un Consiglio, secondo i Reg.
Art. 49 - CENTRO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
L’UPS è fornita di un Centro Servizi Informatici e Telematici (CeSIT), per la gestione e lo sviluppo della rete e dei suoi servizi. Responsabile del CeSIT è il Direttore, nominato dal Rettore per un triennio. Il Centro può avvalersi, anche stabilmente, di collaboratori tecnici.
TITOLO 8° AMMINISTRAZIONE ECONOMICA
Art. 50 - BENI E FINANZIAMENTO
1. Per ciò che riguarda lo stato patrimoniale e le risorse economiche, l’UPS dipende dalla SGB, a norma del diritto universale e particolare.
2. Il Rettor Maggiore attribuisce all’Università gli ambienti di pertinenza, di cui è responsabile il Rettore con il Senato. Richieste di modifiche di attribuzione e di destinazione devono essere rivolte al Consiglio Superiore di Amministrazione.
3. Le entrate dell’UPS sono costituite dalle tasse, dai proventi dei docenti, dalle donazioni e da altri contributi, inclusi quelli della SGB.
Art. 51 - AMMINISTRAZIONE
1. La gestione economica ordinaria dell’UPS è affidata all’Economo dell’Università, che dipende dal Rettore per St. 10 §1, 6, dal Senato per St. 13 §1, 9. 11 e dal CUN per St. 15, 9.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede, dall’Economo e da tre membri, di cui uno può essere Officiale, eletti per un triennio dal Senato, udito il CUN. Esso si raduna almeno 4 volte all’anno.
3.1. A questo Consiglio spetta la pianificazione e il coordinamento finanziario ed economico dell’UPS e delle Facoltà.
2. Il Consiglio rende conto ogni anno all’Economo Generale della SGB, che rappresenta il Gran Cancelliere.
TITOLO 9° PIANIFICAZIONE E COLLABORAZIONE DELLE FACOLTÀ E UNIVERSITÀ
Art. 52 - RETE E SINERGIE TRA DIVERSE UNIVERSITÀ
Attivare reti e sinergie tra le istituzioni universitarie, ecclesiastiche e non, esprime la coscienza di un «progetto comune» per l’umanità, di cui l’evangelizzazione è fermento.[18] Questa finalità è perseguita:
- creando nuovi e qualificati Centri di ricerca, in cui possano interagire studiosi provenienti dai diversi universi religiosi e umanistici e dalle differenti competenze scientifiche;
- progettando Poli di eccellenza interdisciplinare per «accompagnare l’evoluzione delle tecnologie avanzate, la qualificazione delle risorse umane e i programmi di interazione»;[19]
- condividendo docenti, esperienze didattiche ed investigative e i relativi esiti e risultati.
Art. 53 - LA RETE TRA CENTRI COLLEGATI
1. Oltre ai Centri previsti nella VG per il conferimento dei gradi accademici, per gli altri titoli l’UPS può avvalersi anche dei Centri associati.
2. Per l’ammissione o sospensione di Centri associati, affiliati, aggregati e incorporati, come pure per la costituzione o soppressione di sezioni, oltre le adempienze di St 8 §1,9; 13 §1,10; 19 §1,2 e 21, 2b e l’osservanza di VG e delle relative NAp, si tenga conto del particolare rapporto dell’UPS con la SGB.
3. L’UPS e le sue Facoltà promuovono efficacemente il collegamento istituzionale con i Centri e gli Istituti superiori della SGB.
Art. 54 - ASSOCIAZIONI E AFFILIAZIONI
1.1. Prima dell’avvio della pratica di associazione o di affiliazione, il Decano o un suo delegato verifichi le condizioni stabilite dalla CEC tramite una visita ufficiale, la cui relazione, discussa in Consiglio di Facoltà, sia presentata al Rettore, che la trasmette con il suo voto al Gran Cancelliere.
2. Spetta al Gran Cancelliere autorizzare all’avvio della pratica.
2. L’Istituto affiliato sarà assistito con le periodiche verifiche, con l’interscambio di docenti, con suggerimenti per l’aggiornamento della Biblioteca e con ogni altro modo confacente.
3. Gli Istituti di formazione superiore, soprattutto se salesiani, possono essere associati all’UPS per ottenere il riconoscimento di corsi di diploma di diverso livello.
Art. 55 - AGGREGAZIONI, INCORPORAZIONI E ISSR
Per l’aggregazione, l’incorporazione e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) collegati alla Facoltà di Teologia, oltre ad adempiere St 53 §2, si tenga conto delle peculiari disposizioni della CEC.
TITOLO 10° LA PASTORALE UNIVERSITARIA
Art. 56 - LA PASTORALE UNIVERSITARIA
La pastorale universitaria è espressione del Progetto istituzionale e culturale dell’UPS, che intende coinvolgere tutte le componenti dell’intera comunità accademica. È promossa dal Rettore allo scopo di sostenere iniziative e proposte in ambito ministeriale, formativo, pastorale, culturale, logistico e ricreativo.
STATUTI DI FACOLTÀ
TITOLO 1° FACOLTÀ DI TEOLOGIA
Capo 1° Fine, governo e struttura
Art. 57 - FINE
1. La Facoltà di Teologia (FT) esiste per indagare scientificamente la Rivelazione cristiana, che è il mistero di Cristo Gesù, e per contribuire al suo annuncio, accogliendo con passione le sfide emergenti nella contemporaneità globale e plurale, con particolare attenzione alle questioni interculturale, ecumenica, interreligiosa ed umanistica. Consapevole che la sua anima è la meditazione e lo studio della Sacra Scrittura, pratica della complessità interdisciplinare la modalità forte e rifugge dal divorzio tra riflessione teorica e vissuti spirituali, formativi e prassi pastorali, tra razionalità filosofica e teologica.
2. Il modulo educativo dell’evangelizzazione giovanile, popolare e missionaria, propria dei Salesiani di D. Bosco (SGB) connota l’intera FT nella ricerca e nella didattica, la integra nell’UPS e ne esprime lo specifico nelle Università pontificie romane.
3. La FT è coinvolta in diversi livelli formativi.
- Cura la formazione intellettuale dei candidati al presbiterato e di ogni altro cultore della disciplina.
- Attiva, in sinergia con altre Facoltà dell’UPS, percorsi specialistici in Teologia dogmatica, pastorale e spirituale, perseguendo competenze professionali di leadership nell’insegnamento, nella ricerca, nella consulenza e nell’animazione.
- Promuove l’aggiornamento, occasionale e globale, di responsabili pastorali, spirituali e formativi, come pure la qualificazione permanente di docenti.
- Assicura l’integrazione teologica di curriculi gestiti da altre Facoltà.
Art. 58 - GOVERNO
1. Il governo dell’intera Facoltà spetta alle Autorità personali e collegiali della sede di Roma.
2.1. Il governo è esercitato dal Decano con l’aiuto del Consiglio e del Collegio dei docenti.
Il Decano è coadiuvato dal Vicedecano, eletto dal Collegio dei docenti fra tre professori Ordinari e Straordinari proposti dal Decano e confermato dal Rettore.
3. La FT ha Sezioni fuori dall’Urbe, il cui governo è esercitato dal Preside, in dipendenza dal Decano.
Art. 59 - CONSIGLIO DI FACOLTÀ
1. Il Consiglio consta del Decano, del Vicedecano, dei Direttori degli Istituti e dei docenti in rappresentanza dei diversi ordini, fermo restando la norma di St 18 §1, e da due delegati degli studenti.
2. Oltre a St 19 §1, il Consiglio delibera su ogni materia non affidata espressamente ad altra Autorità. Il Decano dirime la parità dei voti.
Art. 60 - ISTITUTI E CENTRI
1. Per lo svolgimento delle sue attività, la FT:
-
istituisce i seguenti Istituti con compiti di ricerca e di insegnamento:
- l’Istituto di Teologia Dogmatica;
- l’Istituto di Teologia Spirituale;
- l’Istituto di Teologia Pastorale;
- partecipa al «Centro Studi Don Bosco» con gli apporti delle proprie specializzazioni
2. La FT può erigere altri Istituti e Centri di ricerca.
Art. 61 - DIREZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI CENTRI
1. All’Istituto e al Centro è preposto un Direttore che ne cura l’aspetto scientifico, organizzativo ed economico in collaborazione con i suoi membri e in sintonia con le Autorità della Facoltà.
2. Il Direttore è eletto, a norma dei Reg, dal Collegio dei docenti e confermato dal Rettore.
Art. 62 - NUMERO DEI DOCENTI
La FT ha un organico minimo di quindici professori Stabili e un congruo numero di docenti Aggiunti e Assistenti.
Art. 63 - ECONOMO E SEGRETARIO
La Facoltà dispone di un Segretario e, per la gestione economica, di un Economo. Le modalità della loro designazione, i loro compiti e la durata del loro ufficio sono precisati nei Reg fac.
Art. 64 - SEZIONI E CENTRI COLLEGATI
1. La FT può avere Sezioni e Centri associati, affiliati, aggregati, incorporati e gli ISSR a norma di St 53-55.
2. Le Sezioni sono rette da una convenzione, che in sintonia con St e Reg:
- definisce le competenze delle proprie Autorità personali e collegiali, il loro rapporto con la Facoltà, e le relazioni con le rispettive Autorità religiose;
- prevede un organico minimo di otto docenti stabili;
- stabilisce norme circa i docenti, gli studenti, l’Ord st, i sussidi didattici, l’amministrazione economica e la collaborazione con altri Centri.
TITOLO 2° FACOLTÀ DI FILOSOFIA
Capo 1° Fine e governo
Art. 65 - FINE
1. La Facoltà di Filosofia (FF) è ordinata al fine di promuovere l’investigazione filosofica, teoretica e storica, in coerenza con la visione cristiana del mondo e in vista della missione evangelizzatrice della Chiesa.
2. L’offerta formativa della FF promuove una «visione unitaria e organica del sapere»,[20] saldamente ancorata nel «patrimonio filosofico perennemente valido»[21] e aperta alle acquisizioni più recenti del pensiero, tale da abilitare gli studenti a valutare criticamente i diversi sistemi filosofici e a raggiungere una solida e coerente sintesi dottrinale sulla questione del mondo, dell’uomo e di Dio.
Questo accurato lavoro di preparazione è parte integrante del rinnovamento della spinta missionaria della Chiesa.
3. In armonia con le finalità dell’UPS la formazione filosofica è caratterizzata da una speciale apertura alla problematica religiosa, sociale e politica, unita a una forte sensibilità umanistico-pedagogica, per preparare, oltre che all’insegnamento e al dialogo con le culture contemporanee, al confronto con le esigenze del mondo giovanile.
Art. 66 - GOVERNO
1. La Facoltà è governata dal Decano, coadiuvato dal Consiglio e dal Collegio dei docenti.
2. Il Consiglio consta del Decano e dei docenti in rappresentanza dei diversi ordini, fermo restando la norma di St 18 §1 e da due delegati degli studenti.
3. Il Collegio dei docenti è costituito dai docenti Ordinari, Straordinari, Stabilizzati, Aggiunti e da un rappresentante degli Assistenti.
Art. 67 - SEGRETARIO E ECONOMO
1. Il Segretario è un docente della Facoltà proposto dal Decano e approvato dal Collegio dei docenti.
2. L’Economo viene eletto dal Collegio dei docenti tra i docenti stessi della Facoltà.
Art. 68 - ISTITUTI
1. Per l’attuazione dei suoi compiti di docenza e di ricerca la FF ha i seguenti Istituti:
- Istituto di scienze della religione;
- Istituto di scienze sociali e politiche.
2. La direzione e la gestione degli Istituti sono stabilite nei Reg fac.
Art.69 - CENTRI COLLEGATI
Per i Centri associati, affiliati, aggregati ed incorporati ci si attiene a St. 53-55. La Facoltà promuove la cooperazione con le istituzioni universitarie, per favorire scambi e reciproca mutuazione di studenti.
Capo 2° I docenti e gli studenti
Art. 70 - DOCENTI
Il corpo docente della FF consta di almeno otto docenti stabili e di un congruo numero di Aggiunti.
Art. 71 - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
1 L’ammissione al primo ciclo avviene secondo St. Nei casi dubbi o in quelli previsti da St. 33, §3 il Decano può richiedere un esame di idoneità da sostenere all’inizio del ciclo.
2. Per l’ammissione al secondo e al terzo ciclo si richiede rispettivamente il Baccalaureato e la Licenza in Filosofia in una Facoltà ecclesiastica.
3. Lo studente proveniente da altre Facoltà può chiedere il riconoscimento degli studi compiuti purché dimostri, a giudizio del Decano, sufficienti e pertinenti conoscenze filosofiche, sistematiche e storiche.
4. Allo studente, oltre al possesso della lingua italiana, si richiede una conoscenza proporzionata ai diversi cicli, delle lingue classiche e moderne, secondo i Reg fac.
Art. 72 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
1. La partecipazione degli studenti alla vita della Facoltà avviene tramite il relativo Organismo collegiale, composto dagli ordinari e straordinari.
2. Gli studenti sono tenuti ad osservare l’ordinamento e le norme proprie della Facoltà.
3 La sospensione o la privazione dei diritti degli studenti avviene in base a St 38.
TITOLO 3° FACOLTÀ DI LETTERE CRISTIANE E CLASSICHE
Capo 1° Fondazione e fini
Art. 73 - FONDAZIONE
La Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche (FLCC) - Pontificium Institutum Altioris Latinitatis (PIAL) - preconizzato da Giovanni XXIII nella Veterum Sapientia,[22] e fondato da Paolo VI con Studia Latinitatis.[23] è stata inserita nell'UPS, ma mantiene stretti legami con la CEC.[24]
Art. 74 - FINI
1. La FLCC intende offrire una conoscenza storica, filologica, linguistica del patrimonio culturale della classicità greca e latina e del Cristianesimo antico, con l’estensione a quello medievale e umanistico. Il loro nesso è oggetto precipuo del curriculum di studi.
2. In particolare cura:
- la formazione dei futuri docenti di latino e greco, di letteratura classica e cristiano-antica (Patristica) e dei relativi ricercatori ed esperti;
- la moderna didattica del greco e particolarmente del latino, comprensiva del loro uso attivo, scritto e orale;
- il confronto con i valori della classicità in dialogo con la paideia cristiana;
- la Latinitas ecclesiastica, canonica e liturgica, a servizio degli uffici ecclesiastici.
Capo 2° Le autorità e il Governo
Art. 75 - AUTORITÀ
1. Il Prefetto della CEC è il Patrono della Facoltà, ne autorizza modifiche nelle finalità e nella struttura e ne nomina il Preside-Decano.
2. La Facoltà ha con l'UPS unicità di Gran Cancelliere, Rettor Magnifico e Senato Accademico.
Art. 76 - GOVERNO
1. Spetta al Gran Cancelliere proporre al Prefetto della CEC il candidato all'incarico di Preside-Decano, scegliendolo o fra i professori, Ordinari e Straordinari, designati dal Collegio dei docenti oppure prescelto autonomamente.
2. Il Preside-Decano governa la Facoltà secondo gli St e Reg dell'UPS.
Art. 77 - CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Il Consiglio è composto dal Preside-Decano, che lo convoca e lo presiede, da tutti gli Ordinari, e, eletti dai rispettivi Organi collegiali, da uno Straordinario, da uno Stabilizzato, da un Aggiunto e dai rappresentanti degli studenti, a norma di St 18 §1.
Art. 78 - COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio dei docenti è composto dagli Ordinari, Straordinari, Stabilizzati, Aggiunti e da un rappresentante degli Assistenti.
2. Il Preside-Decano può convocarvi gli Invitati e i rappresentanti degli studenti, a norma di St 21, 4-5.
Art. 79 - SEGRETARIO E ECONOMO
Il Segretario e l'Economo di Facoltà sono nominati per tre anni dal Preside-Decano, udito il Collegio dei docenti e possono essere nuovamente nominati.
Capo 3° I docenti e gli studenti
Art. 80 - DOCENTI
Il corpo docente della Facoltà consta di almeno cinque docenti stabili e di un congruo numero di Aggiunti.
Art. 81 - STUDENTI
La partecipazione degli studenti alla vita accademica si realizza tramite il relativo Organismo collegiale, cui partecipano tutti gli studenti, ma hanno voce passiva solo gli ordinari.
TITOLO 4° FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Art. 82 - COSTITUZIONE
1. La Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale (FSC),[25] è abilitata a conferire i titoli accademici di primo, secondo e terzo grado, nonché altri titoli, a norma di St e Ord st.
2. La FSC si inserisce nella «coraggiosa rivoluzione culturale»[26] e si innerva nel Vaticano II secondo cui «l’uomo è capace di giungere a una visione unitaria e organica del sapere.[27]
3. La FSC opera con i seguenti criteri:
- una cultura cristianamente ispirata per dare concretezza alla «dimensione sociale dell’evangelizzazione»;[28]
- dialogo a tutto campo, non come tattica, ma come esigenza per un’esperienza condivisa della gioia della Verità, approfondendone il significato e le implicazioni pratiche;[29]
- l’inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con sapienza e creatività nella luce del mistero di Cristo. Offrire una pluralità di saperi, corrispondente alla ricchezza multiforme del reale;[30]
- ’fare rete’ attivando sinergie con istituzioni accademiche di diversi Paesi e di diverse tradizioni culturali e religiose, dando vita al contempo a Centri specializzati di ricerca per lo studio delle problematiche di portata epocale e proporre opportune e realistiche piste di risoluzione.[31]
4. La FSC può avere Sezioni e Centri collegati a norma di St.
Art. 83 - FINI
In sintonia col carisma comunicativo di san Giovanni Bosco e la relativa missione della SGB, la FSC si propone di:
- studiare le opportunità e le problematiche poste alla società e alla comunità cristiana dalla presenza e dallo sviluppo dei mezzi e delle forme di comunicazione, con attenzione al mondo giovanile, ai ceti popolari e ai paesi in via di sviluppo.
- formare figure professionali di leadership in comunicazione sociale e pastorale - ricercatori, docenti, esperti e operatori -, integrando conoscenze teoriche e abilità tecniche.
- promuovere un approccio etico e creativo dei media nell’educazione, nelle iniziative ecclesiali e nella formazione dell’opinione pubblica.
Art.84 - GOVERNO
1. La FSC è governata dal Decano, coadiuvato dal Vicedecano - se nominato -, dal Consiglio di Facoltà e dal Collegio dei docenti, a norma degli St e Reg.
2. Il Consiglio di Facoltà è formato dal Decano, dal Vicedecano - se nominato -, dagli Ordinari e da un rappresentante rispettivamente degli Straordinari, Stabilizzati e Aggiunti, oltre ad un rappresentante degli studenti ordinari a norma di St e Reg.
3. Il Collegio dei docenti è formato da tutti i professori stabili e dai docenti aggiunti e da un rappresentante degli Assistenti.
4. La FSC offre collaborazione alle Facoltà dell’UPS nel settore della comunicazione sociale e si avvale della loro per i propri curricoli.
Art. 85 - DOCENTI
L’organico della FSC prevede almeno cinque docenti Stabili e un congruo numero di Aggiunti.
TITOLO 5° FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Capo 1 Fini strutture e governo
Art. 86 - FINI
1. La Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE), in coerenza con lo spirito e la tradizione iniziata da San Giovanni Bosco, nell’impegno della formazione integrale dell¹uomo, approfondisce con un approccio interdisciplinare e transdisciplinare le questioni attinenti all’educazione e all’evangelizzazione dei giovani e alle esigenze educative delle popolazioni meno favorite, costituendosi come laboratorio culturale al servizio di una civiltà solidale e amorevole.
2. I fini specifici della FSE sono:
- promuovere la ricerca nelle scienze attinenti all’educazione: in particolare nella Storia, Teologia e Filosofia dell’educazione, nella Metodologia pedagogica e didattica, nella Psicologia, nella Sociologia, nell’Antropologia culturale, nella Comunicazione socioeducativa, nella Catechetica, nell’Educazione religiosa e nella Pedagogia vocazionale;
- curare la formazione di ricercatori, docenti e operatori negli ambiti di cui sopra;
- incrementare in modo partecipativo la consapevolezza educativa nella società, nella Chiesa e nella Congregazione e Famiglia salesiana.
3.1. La FSE considera suo fine fondante e unificante, da cui scaturiscono quelli specifici, la pedagogia ispirata alla visione cristiana dell’uomo e della vita.
2. Per questo, la FSE, in quanto Facoltà ecclesiastica, riflette e pratica un dialogo costante tra scienze umane e teologiche, in modo inter- e trans-disciplinare, in responsabile riferimento alla Chiesa e al suo vivo Magistero.
Art. 87 - DECANO
1. La Facoltà è governata dal Decano con l’aiuto del Consiglio e la cooperazione degli altri Organi di governo e di consultazione della Facoltà a norma di St, Ord st e Reg.
2. Oltre a quanto in St 17 §1, è compito del Decano presentare al Collegio dei docenti, la pianificazione scientifica e didattica e la relativa verifica a norma di St. 89.
3. Il Decano è coadiuvato dal Vicedecano, il quale è eletto dal Collegio dei docenti in una terna di Ordinari e Straordinari proposta dal Decano. La sua elezione va confermata dal Rettore.
4. La Facoltà ha un proprio Segretario e un proprio Economo la cui designazione, compiti e durata sono stabiliti dai Reg fac.
Art. 88 – CONSIGLIO DI FACOLTÀ
1. Il Consiglio è costituito dal Decano, dal Vicedecano e al massimo da sette docenti eletti dal Collegio dei docenti in rappresentanza dei diversi ordini, in modo che si raggiunga la maggioranza di Ordinari e da due delegati degli studenti, a norma dell’art. 18 §1.
2. Oltre ai compiti definiti dall’art. 19 §1 spetta al Consiglio distribuire particolari incarichi, anche stabili, tra i membri del Consiglio stesso.
Art. 89 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Oltre ai compiti definiti dagli St gen, al Collegio dei docenti spetta approvare i piani e le relazioni di cui all’art. 87 §2.
Art. 90 - ARTICOLAZIONI DELLA FACOLTÀ
1. Ogni docente è cooptato in uno dei seguenti istituti in cui si articola la FSE.
- Pedagogia;
- Metodologia pedagogica;
- Didattica;
- Catechetica;
- Psicologia;
- Sociologia;
- Pedagogia vocazionale.
2. A seguito dello sviluppo scientifico e per esigenze operative di settore e di curricolo, la FSE può erigere altri Istituti e Centri, a norma di St e Reg.
3. Per il coordinamento interdisciplinare e transdisciplinare dell’attività scientifica e didattica, la FSE collabora con le altre Facoltà dell’UPS.
4. Al proprio interno costituisce ‘Gruppi Gestori’ per la conduzione didattica dei curricoli, a norma dei Reg.
Art. 91 - LA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI CENTRI
1. Il Direttore di Istituto è eletto per un triennio dal Collegio dei docenti tra i professori stabili ed è confermato dal Rettore.
2. I compiti del Direttore e dei suoi collaboratori regolari sono fissati nei Reg.
3. Le norme relative alla direzione dei Centri sono stabilite nei Reg.
Art. 92 - NUMERO DEI DOCENTI
La FSE ha in organico almeno venti professori stabili e un congruo numero di docenti Aggiunti e Assistenti.
Art. 93 - L’ORGANISMO COLLEGIALE DEGLI STUDENTI
1. A norma di St 22, l’Organismo assicura la partecipazione degli studenti alla vita universitaria e di facoltà.
2. Esso consta degli studenti ordinari e straordinari ed è coordinato da un segretario, eletto dal Consiglio studentesco, composto dagli studenti rappresentanti ai vari Organismi accademici, a norma dei Reg fac. Per adempienze statutarie è convocato e presieduto dal Decano.
Capo 2° Gradi accademici
Art. 94 - GRADI ACCADEMICI
1 Gli studenti che hanno frequentato regolarmente i corsi accademici possono conseguire in modo successivo i titoli seguenti:
- il Baccalaureato, dopo il primo ciclo;
- la Licenza, con l’indicazione della specializzazione corrispondente al curricolo, dopo il secondo ciclo;
- il Dottorato, con l’indicazione della specializzazione corrispondente al curricolo, dopo il terzo ciclo.
2. Per il conseguimento del Baccalaureato, della Licenza e Dottorato si richiede che lo studente abbia frequentato e superato con voto di almeno 18/30 tutte le prestazioni proprie del ciclo, come indicate nell’Ord st e Reg.
Art. 95 – AMMISSIONE AI SINGOLI CICLI
1. Le condizioni di ammissione al primo ciclo o di Baccalaureato sono esplicitate nei Reg.
2. Per l’ammissione al secondo ciclo o di Licenza si richiede il positivo completamento del primo ciclo con il Baccalaureato in Scienze dell’educazione o titolo equivalente coerente con la natura degli studi della FSE.
3. Il candidato al Dottorato nella FSE, oltre le condizioni generali stabilite negli St gen per lo studente ordinario, deve:
- aver conseguito un titolo di secondo ciclo universitario coerente con la natura degli studi della FSE a giudizio del Consiglio di Facoltà ed essere in possesso dei requisiti precisati nei Reg;
- avere ottenuto una votazione finale del secondo ciclo non inferiore a 27/30 (o votazione analoga);
- se non italiano, avere una conoscenza adeguata della lingua italiana;
- avere una conoscenza funzionale di due lingue moderne rilevanti ai fini della ricerca;
- se proveniente da altra università, consegnare il testo scritto dell’elaborato del secondo ciclo e una presentazione argomentata da parte del moderatore o di uno dei docenti che hanno seguito il candidato durante la frequenza del secondo ciclo, o del Decano della Facoltà di provenienza, dalla quale emerga l’idoneità del candidato al perseguimento degli studi;
- superare un colloquio di ammissione che verifichi, oltre quanto sopra indicato, lo stato di preparazione dal punto di vista della metodologia del lavoro scientifico e della ricerca, le attitudini e le motivazioni del candidato, e le sue possibilità di studio e di frequenza, congruenti con le esigenze del ciclo;
- l’analisi della documentazione raccolta dal Consiglio del Dottorato e l’approvazione del Consiglio di Facoltà.
Art. 96 - CENTRI COLLEGATI
Per le associazioni, le affiliazioni, le aggregazioni e le incorporazioni la FSE si attiene alle indicazioni della CEC e alle norme degli St e Reg.
[1] Cfr. Francesco, Veritatis gaudium. Proemium, [VG Pr] 1, che si rifà e riporta: Conc. Ec. Vat. II, Gaudium et spes, 22.
[2] S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, Pontificio Ateneo Salesiano, Decreto 3 maggio 1940; Paolo VI, Magisterium vitae, Motu proprio, 24 maggio 1973, AAS 65 (1973) 481-484, dove si conferisce allo stesso Ateneo il titolo di Pontificia Studiorum Universitas Salesiana.
[3 Dall’anno accademico 2019-2020 la Facoltà di Diritto Canonico è temporaneamente sospesa. Per questo, sono assenti i relativi Statuti, Ordinamento degli studi e Regolamenti.
[4] Cfr. VG Pr, 4 c.
[5] VG Pr 3.
[6] VG Pr 4 c.
[7] VG Pr 3. 5.
[8] VG Pr 3. Cfr. anche: Francesco, Christus vivit, 222.
[9] VG Pr 4 d.
[10] VG Pr 4.
[11] Cfr. Costituzioni della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, art. 2 e 26.
[12] Cfr. il decreto di erezione dell’8 agosto 1942.
[13] Giovanni Paolo II, Iuvenum Patris, AAS 80 (1988) 969-987.
[14] Giovanni Paolo II, Centesimo exeunte anno, AAS 81 (1989) 532-533.
[15] Conc. Ec. Vat. II, Gaudium et Spes, 59. 62.
[16] VG Pr 1.
[17] VG Pr 4 b.
[18] VG Pr 4 d.
[19] VG Pr 5.
[20] Giovanni Poalo II, Fides et ratio, 85. Cfr. anche VG Pr 2; 81 §1.
[21] Conc. Ec. Vat. II, Optatam totius, 16. Cfr. anche Id., Gravissimum educationis, 10.
[22] Ioannes xxiii, Veterum Sapientia (VS), Const Ap. 22 Februarii 1962, 6, AAS 56 (1962) 134-135.
[23] Paulus vi, Studia Latinitatis (SL), Motu Proprio 22 Februarii 1964, 1, AAS 56 (1964) I-XIII.
[24] Lettera del Card. G. M Garrone al Gran Cancelliere del 4 giugno 1971.
[25] Cfr. il decreto della Congregazione per l’Educazione cattolica, prot. n. 78/98, del 27 maggio 1998.
[26] VG 3.
[27] VG 2.
[28] Franciscus, Evangelii gaudium, 4.
[29] Cfr. VG Pr 4b.
[30] Cfr. VG Pr 4c.
[31] Cfr. VG Pr 4d.